Domande e Risposte
DOMANDE E RISPOSTE |
D. Cos'è l'autocertificazione? |
R. L'autocertificazione è un'autonoma certificazione che ciascun cittadino può effettuare dichiarando dati che dovrebbero essere forniti dalla Pubblica Amministrazione.
Il suo scopo è semplificare le procedure burocratiche e semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione, poichè consente al cittadino di autocertificare fatti, stati e qualità a diretta conoscenza del dichiarante eliminando la necessità di rivolgersi agli sportelli degli Enti preposti al normale rilascio.
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D. In quali casi può essere effettuata l'autocertificazione? |
R. L'autocertificazione può essere utilizzata nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ATERP, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente pubblico ( compresi gli Enti pubblici economici) e le imprese che gestiscono servizi pubblici. Non è invece consentita l'autocertificazione:
Gli impiegati degli enti preposti saranno tenuti, secondo proprie disposizioni e organizzazioni d'ufficio, ad accettare le autodichiarazioni indispensabili per l'attivazione dei servizi richiesti.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta. |
D. Che validità ha l'autocertificazione? |
R. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (ad es. certificato di nascita, di morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.
Anche i certificati rilasciati dal casellario giudiziale (certificato penale, certificato relativo ai carichi pendenti, alla sottoposizione a procedure fallimentari, ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. |
D. Chi può usufruire dell'autocertificazione? |
R. Possono usufruire dell'autocertificazione tutti i cittadini italiani senza alcun limite o riserva. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. |
D. Quali sanzioni ci sono per chi falsifica l'autocertificazione? |
R. Per coloro i quali hanno effettuato falsificazioni sulle autocertificazioni sono previste severe sanzioni. Le Pubbliche Amministrazioni sono infatti tenute ad effettuare controlli incrociati, anche attraverso strumenti telematici, per verificare la validità delle informazioni dichiarate da chi si autocertifica. L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore permettendogli di sostituire le certificazioni con delle autodichiarazioni è punita ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, con la reclusione o la multa.
Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. |
Data di ultima modifica: 27/02/2017