Polizia Ambientale Edilizia

Sede: Via Einaudi, 10 - 09040 Serdiana (SU)
Responsabile: Dott. Andrea Casti
Referente:  
Telefono: 070 / 74414101-102-103-109-110
Fax:  
E-mail: vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
PEC: polizia.parteolla@pec.it

 


Orario di apertura dell'ufficio al pubblico
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
MATTINA 08:30 - 10:30       08:30 - 10:30
POMERIGGIO   15:30 - 17:30      

 

Servizi 


VIGILANZA AMBIENTALE
La Polizia Ambientale esercita il controllo nel territorio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, specificamente nei comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, atto a prevenire e reprimere ogni azione di discarico abusivo di rifiuti, inquinamento delle acque ad opera di insediamenti industriali, ecc., uso del territorio nel rispetto delle normative poste a tutela dello stesso. Esercita altresì ogni attività di salvaguardia e tutela dell'igiene e della sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della Azienda sanitaria locale.

Albero alto fusto
Il soggetto interessato al taglio di alberi di alto fusto dovrà inoltrare al Sindaco, competente per territorio, di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, il modulo (MOD PU-01) di richiesta fornito dall’Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

 


INQUINAMENTO ACUSTICO
Nel caso di rumori molesti nel condominio, il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la << normale tollerabilità>>. Non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia.
Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire all'istante l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato.
Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore. Nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata anche una causa penale sulla base dell’art.659 del Codice Penale: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche); L’art.659 C.P. è disposto a tutela della quiete pubblica e privata e colui che viene riconosciuto colpevole di reato è sottoposto ad una serie di <> conseguenze. L’azione penale inizia con un atto di denunzia-querela presentato alla Polizia Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Polizia) che lo trasmette immediatamente alla Pretura (competente in base all’art.7 c.p.p.) perché proceda agli accertamenti volti a verificare la sussistenza del reato.
L’ente certificatore dei livelli sonori è l’ARPA.
Il suo intervento può essere richiesto dal comune cittadino o dal giudice ed è oneroso per il richiedente.
L’A.R.P.A., che è l’ente tecnico competente alla misurazione dei livelli di rumore, provvederà a contattare l’esponente per poter effettuare i rilievi ed i controlli di merito; se risultano superati i limiti previsti dalla legge, il verbale di rilevamento viene trasmesso al Comune, affinché con opportuni provvedimenti sia imposto al titolare dell’attività rumorosa di adeguarsi ai valori limite di rumore previsti dalla legge.
I tecnici dell’ARPA verificheranno in seguito se è avvenuto il risanamento e, nel caso in cui accertino la continuazione dell’attività rumorosa, è prevista una sanzione amministrativa da € 258 a € 10.329 ai sensi dell’art. 10 co.3 L.Q. 447/95 e può essere inoltrata l’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria competente (giudice unico) ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità.

Pubblicità fonica
Il soggetto interessato alla pubblicità fonica dovrà inoltrare al Sindaco, competente per territorio, di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, il modulo (MOD PU-02) di richiesta fornito dall’Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU);

 


ANAGRAFE CANINA, ISCRIZIONE O VARIAZIONE
Il cittadino proprietario detentore, che possiede un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina del comune di residenza: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, presentandosi con l'animale presso lo studio di un veterinario autorizzato, ovvero contattando l’ufficio comunale incaricato del Comune di residenza o il Comando Polizia Locale dell’Unione dei dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU), segreteria Comando al numero telefonico 070 / 7441411.

Nei casi di smarrimento, cessione, sottrazione e decesso di cane il cittadino proprietario o detentore, deve altresì presentare denuncia mediante il modulo (MOD PU-03) fornito dall’Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU).

Alla denuncia è necessario allegare:

  • il libretto sanitario del cane
  • il documento di identità e codice fiscale del proprietario.

I termini perentori per la presentazione dell'iscrizione all'anagrafe canina e di trenta giorni dall'acquisto o dalla detenzione, in alternativa tre mesi dalla nascita dell'animale.

 


VIDEOSORVEGLIANZA
Con il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 è stato emanato il “Codice in materia di protezione dei dati personali” in vigore dal 1° gennaio 2004. Al trattamento di dati personali effettuato da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le disposizioni del codice relative a:

  • modalità di esercizio dei diritti (Art. 9);
  • riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti (art.10);
  • codici di deontologia e buona condotta (art.12);
  • obbligo di informativa (art.13);
  • cessazione del trattamento (art.16);
  • principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22);
  • notificazione del trattamento e relative modalità (art.37 e art. 38 commi da 1 a 5);
  • obblighi di comunicazione e richieste al Garante, nonché trasferimento di dati all’estero (artt. da 39 a 45);
  • tutela relativa all’esercizio dei diritti relativi ai dati personali trattati (artt. da 145 a 151).

In caso di richiesta di esercizio dei diritti, articoli 7-10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rispetto ai dati personali trattati dal comando per finalità operative, l’interessato, deve presentare istanza di accesso immagini sistema di videosorveglianza mediante il modulo (MOD PU-04) fornito dall’Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU).

Il responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò verrà redatta formale comunicazione al richiedente.
Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

 


TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un procedimento amministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione, disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette di operare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicina generale o psichiatrica, contro la volontà del paziente, ma nel suo interesse.
Il concetto di T.S.O., basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza, e quindi procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute, ha sostituito la precedente normativa riguardante il "ricovero coatto" (legge 36/1904) basato sul concetto di <>.
Dal punto di vista normativo, il T.S.O. viene emanato dal Sindaco del Comune presso il quale si trova il paziente su proposta motivata di un medico.
Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria la convalida di un secondo medico appartenente ad una struttura pubblica.

La procedura impone infine l'informazione dell'avvenuto provvedimento al Giudice Tutelare di competenza. Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando:

  • una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti,
  • rifiuti il trattamento,
  • non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere.

Il T.S.O. ospedaliero ha una durata massima di sette giorni, ma può essere rinnovato e quindi prolungato in caso ne permanga la necessità. Durante il T.S.O. il paziente conserva tutti i suoi diritti, ivi compresi, ove possibile, la scelta del medico e del luogo di cura. Tuttavia, per quanto riguarda il T.S.O. ospedaliero, la legge restringe la scelta del luogo di ricovero ai reparti di psichiatria esistenti negli ospedali generali (i cosiddetti Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura o SPDC).


La polizia locale dell’Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, per i comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, opera in ausilio all'Autorità Sanitaria (Azienda Sanitaria Locale) per l'esecuzione dei T.S.O., eseguendo un preliminare controllo di legittimità formale delle richieste. Predispone la documentazione amministrativa occorrente ed, infine, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco, assicurando l'accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria deputata al ricovero.

Data di ultima modifica: 10/01/2023

Documenti allegati
Documenti allegati
MOD PU-01 Istanza per taglio di alberi di alto fusto (15.35 KB)
MOD PU-02 Istanza di autorizzazione per l’effettuazione di pubblicità fonica (15.64 KB)
MOD PU-03 Modulo istanza denuncia di smarrimento, cessione, sottrazione e decesso cane (20.41 KB)
MOD PU-05 Istanza di concessione all’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili (84.34 KB)
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