Polizia Giudiziaria

Sede: Via Einaudi, 10 - 09040 Serdiana (SU)
Responsabile: Dott. Andrea Casti
Referente: Istr. Direttivo Giuseppe Mulas
Telefono: 070 / 74414102
E-mail: vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
E-mail: comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it
PEC: polizia.parteolla@pec.it

 


Orario di apertura dell'ufficio al pubblico
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
MATTINA 08:30 - 10:30 15:30-17:30     08:30 - 10:30
POMERIGGIO          

 

Servizi 


RICEZIONE DELLE DENUNCE DI TIPOLOGIA PENALE ED AMMINISTRATIVA
La possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formata su apposito prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ha comportato una diminuzione dei casi di ricezione di denunce di smarrimento di documenti e oggetti da parte degli uffici di polizia.Rimane comunque fermo l'obbligo di ricevere le denunce di smarrimento (MOD PG-01), fornito dall'Ente, o acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative allo smarrimento dei documenti e degli oggetti specificamente indicati nella scheda che segue.
Si precisa che pur non essendo sancito uno specifico obbligo di denuncia, il Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, ricevere le denunce di smarrimento o comunque acquisire copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della carta di identità e degli altri documenti per i quali è previsto l'aggiornamento dello SDI.

Documenti per il cui smarrimento e' prescritta la denuncia
Documenti di identita'
CIE - Carta d'Identità Elettronica – (D.M. 19/07/2000 all. B n. 8.2; documenti ferroviari (D.M. 08/06/1962, art.3 e D.M. 24/06/1959, art.3) documento di soggiorno dello straniero uscito dal territorio dello Stato (D.P.R. 31/08/1999 n.394, art.8); passaporto (L. 21/11/1967 n. 1185, art.13); patente di guida (D.P.R.09/03/2000 n. 104, art.2); tessera per dipendenti Min. Sanità aventi la qualifica di Ufficiale di P.G. (D.M.15/11/1985, art.3); tessere di riconoscimento per dipendenti dello Stato e loro familiari (D.P.R.28/07/1967 n.851, art.3); tessere elettorali (D.P.R.08/09/2000 n. 299, art.4).

Documenti per la circolazione stradale e la navigazione
Autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (D.P.R.24/11/2001 n.474, art.3); autorizzazione comunitaria per il trasporto di merci (D.P.R. 29/12/1969 n. 1280, art.4); carta di circolazione (D.P.R.09/03/2000 n.105, art.2); carta tachigrafica (D.M.23/06/2005, art.9); certificato di circolazione per ciclomotori (D.Lgs.30/04/1992 n.285, art.97); certificato o contrassegno per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli – RCA – (D.P.R.24/11/1970 n.973, art.18); documento di proprietà per veicoli iscritti al P.R.A. (D.M.02/10/1992 n.514, art.13); documenti di accompagnamento per il trasporto merci - DAA, DAS - doc. di acc. per prodotti alcolici (D.M.25/03/1996 n. 210, art.5 e 12 - D.M.27/03/2001 n.153, art.22); licenza di navigazione (D.Lgs.18/07/2005 n.171, art.23); licenze o attestati per l'esercizio dell'attività aeronautica (D.P.R.18/11/1988 n.566, art.25); patente nautica (D.P.R.09/10/1997 n. 431, art.22); targa per ciclomotori, autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 97 e 252).

Altri documenti
Carta di credito, “Viacard” e “Telepass” (D.M.09/12/1996 n.701, art.6); carta di attivazione per l'emissione di titoli di accesso a intrattenimenti e spettacoli pubblici (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22/10/2002, art. 5); carta europea d'arma da fuoco (D.Lgs.30/12/1992 n. 527, art.3); documenti identificativi per bovini - marchi auricolari, passaporto per animali, cedole, registro aziendale – (D.Lgs.29/01/2004 n.58, artt.2 e 3 e D.M.31/01/2002, art.7); registri o certificati per la fabbricazione di sostanze stupefacenti (D.P.R.09/10/1990 n.309, art.67); titoli rappresentativi di depositi postali o bancari - buoni fruttiferi, libretti di risparmio e di deposito – (L.30/07/1951 n.948, art.1 e 6 e D.M.06/06/2002 art.9).

Altri oggetti od animali
Armi, parti di armi od esplosivi (L. 18/04/1975 n. 110 art. 20); bovini (D.Lgs.29/01/2004 n.58, artt.2 e 3 e D.M.31/01/2002, art.7); bovini od equini in Sicilia (D.Lgt.11/02/1917 n.372 art.15); marchi di identificazione dei metalli preziosi (D.Lgs.22/05/1999 n.251, art.25 e D.P.R.30/05/2002 n.150, art.29); materiali radioattivi (D.Lgs.17/03/1995 n.230, art.25); oggetti sottoposti a pignoramento (R.D.06/05/1940 n.635, art.214); sigilli di garanzia per strumenti metrici sottoposti a riparazione (Direttiva Min. Attività Produttive 30/07/2004 art. 5); sigillo notarile (R.D. 10/09/1914 n. 1326, art. 40); supporti recanti il software per l'emissione di carte d'identità elettroniche (D.M.02/08/2005, art.10); titoli di debito pubblico (D.P.R.14/02/1963 n.1343, art.51 e D.M.16/02/1996 n.312, art.2).

Oggetti per il cui smarrimento la denuncia e' prevista MA NON OBBLIGATORIA
Assegni bancari o circolari; cambiali; carte di pagamento (“bancomat”); certificato adeguato per la gente di mare; certificazione per l'esercizio dell'intermediazione finanziaria.

 


VIGILANZA EDILIZIA PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE URBANISTICA, DAI REGOLAMENTI EDILIZI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA E CONTROLLO DELLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONI
La Polizia Edilizia esercita il controllo dell'attività edilizia nel territorio dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, specificamente nei comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, atto a verificare che le singole ditte o imprese costruttrici siano in possesso delle concessioni o autorizzazioni edilizie, con controlli mirati anche a verificare che le opere siano realizzate secondo i progetti approvati e/o strumenti urbanistici vigenti, salvaguardando le opere pubbliche (strade, piazze, segnaletica stradale, ecc. ) nonché nel rispetto dei rispettivi vigenti regolamenti edilizi comunali, verifica segnalazione di eventuali violazioni edilizie riscontrate alle autorità competenti con l'adozione dei provvedimenti di carattere sanzionatorio e cautelare secondo le norme urbanistiche e del codice di procedura penale.


ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
La residenza è il luogo dove il cittadino dimora abitualmente. La pratica di "cambio di residenza" riguarda i cittadini provenienti da altri comuni o dall'estero che trasferiscono la propria residenza nell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, specificamente nei comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis.
Entro 20 giorni dal trasferimento il cittadino deve denunciare il proprio trasferimento di residenza presso il Comune dove si trova la nuova abitazione, da ricordare che coloro che inoltrano la richiesta all'ufficio anagrafico devono essere maggiorenni.
Ogni attività correlata alla richiesta di residenza è da compiersi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove si trova la nuova abitazione.
La Polizia Locale non concede la residenza, ma svolge una funzione di accertamento tesa a verificare unicamente se le dichiarazioni rese all'Ufficiale di Anagrafe trovano una corrispondenza oggettiva nella realtà dei fatti. L'agente di Polizia Locale, sulla base delle verifiche eseguite sul posto e delle informazioni assunte, compilerà una relazione, che servirà all'Ufficio Anagrafe per accogliere o respingere la richiesta di residenza.
L'agente di Polizia Locale o l'incaricato degli accertamenti esprime un suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale, mentre l'Ufficiale di anagrafe ha il compito di effettuare una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed ha il potere decisionale nel merito. E' sempre e comunque l'Ufficiale di anagrafe l'unico responsabile del procedimento. Questi, di fatto, oltre a poter accertare anche direttamente la corrispondenza o meno a quanto gli è stato dichiarato, può interpellare enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati (art. 4 della Legge Anagrafica).

 


AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER LA CACCIA (TESSERINO VENATORIO)
Il tesserino venatorio è un'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia rilasciato dal Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio nazionale.
Possono richiederlo i cittadini residenti nell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

L'interessato, in possesso dei requisiti, può inoltrare istanza di rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia mediante il modulo (MOD PG-02) fornito dall'Ente, a disposizione:

  • presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU)  o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it

che può essere presentata:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU);
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU).

All'istanza di rilascio è necessario allegare:

  • una copia della richiesta stessa (una delle copie è per il Comitato regionale faunistico e l'altra per il Comune di residenza);
  • fotocopia del libretto personale e della licenza di porto di fucile per uso caccia;
  • autocertificazione nella quale si dichiara il possesso del porto d'armi e la residenza del richiedente;
  • fotocopia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi;
  • originale della ricevuta o copia autentica in bollo del versamento di euro 50,00 sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma della Sardegna, quale contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento per l'annata venatoria.

Il rilascio del tesserino da parte del Comune non comporta alcuna spesa ed è subordinato alla tempistica di istruttoria, individuata in 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 


DENUNCIA D'INFORTUNIO SUL LAVORO
È la comunicazione che il datore di lavoro deve dare di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' infortunio. Il termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta una inabilità al lavoro di oltre tre giorni. Qualora l'infortunio prognosticato sia guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione della ulteriore certificazione medica che attesta la mancata guarigione nei termini di franchigia. Se la scadenza del termine ricade di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo (il sabato è considerato normale giornata feriale).

La denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio: Questura o Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, ovvero al Sindaco del Comune di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Corpo Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
L'interessato può presentare denuncia di infortunio:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU);
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano,Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU).

 


COMUNICAZIONI CESSIONI FABBRICATI E DENUNCE DI ASSUNZIONE O DI OSPITALITÀ PER STRANIERI
Chiunque venda, affitti o ceda in uso a qualsiasi titolo un appartamento, abitazione, magazzino, autorimessa, laboratorio, capannone industriale o artigianale, ecc. per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, 191, è tenuto a comunicare tale cessione, sia che si tratti di cittadino italiano sia che si tratti di cittadino straniero, tassativamente entro 48 ore, all'Ufficio di Polizia locale (recita la norma all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza: Commissariato di P.S. o dove questo manchi, al Sindaco), compilando l'apposito nel caso di cittadino italiano l'apposito modulo (MOD PG-03), ovvero cittadino straniero (MOD PG-04).

 

L'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione di cessione fabbricato comporta a carico del proprietario dell'immobile, una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.549,00, P.M.R. euro 206,00 (duecentosei/00) [art. 12, Decreto legge 21.03.1978, n. 59, conv. in legge 18.05.1978, n. 191], a cui vanno ad aggiungersi euro 5,16 per spese di notifica postale.
Nel caso in cui il cessionario sia cittadino straniero, è considerato "straniero" la persona non residente in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea o apolide, occorre allegare alla denuncia la copia del permesso di soggiorno e di un documento di identità, in caso di permesso turistico allegare fotocopia del passaporto contenente il visto di ingresso in Italia.
I moduli (MOD PG-03, MOD PG-04), da compilarsi per ogni singola persona alloggiata o ospitata, deve essere redatto in triplice copia di cui una verrà restituita all'utente per ricevuta, se consegnata personalmente.

L'omissione o la presentazione in ritardo del modulo di denuncia di assunzione o di ospitalità per stranieri comporta a carico del proprietario dell'immobile, una sanzione amministrativa da € 160,00 a €1.100,00 – P.M.R. euro 320,00 (tecentoventi/00) [art. 7, comma 2 bis Decreto Legislativo 25/7/1998 n. 286] a cui vanno ad aggiungersi euro 5,16 per spese di notifica postale.
Come chiarito da nota del Ministero dell'Interno di data 18/11/2004: "la comunicazione di cessione fabbricato in commento non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze una persona straniera o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello stato (prevista dal D. Leg.vo 286/98) avendo quest'ultima una finalità diversa da quella tipica della cessione fabbricati."

L'interessato, può inoltrare comunicazione di cessione fabbricati o denuncia di assunzione o di ospitalità per stranieri mediante i moduli (MOD PG-03, MOD PG-04) forniti dall'Ente, a disposizione:

  • presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it

che possono essere presentati:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano –Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU);
  • a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L.Einaudi n. 10, 09040 - Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.

La comunicazione di cessione di fabbricato deve contenere :

  • le generalità anagrafiche e di residenza del cedente (nel caso di persone giuridiche il legale rappresentante)
  • le generalità del cessionario (la persona che assume la disponibilità del fabbricato) con gli estremi di un documento di identità valido;
  • l'esatta ubicazione dell'immobile;
  • la data di cessione;
  • la causale della cessione che può essere: VENDITA, LOCAZIONE/AFFITTO, DONAZIONE, COMODATO, PROMESSA DI VENDITA.

 

Data di ultima modifica: 03/01/2023

Documenti allegati
Documenti allegati
MOD PG-01 Denuncia smarrimento documento / oggetto (11.91 KB)
MOD PG-02 Istanza autorizzazione regionale esercizio caccia (10.85 KB)
MOD PG-03 Comunicazione cessione di fabbricato (18.81 KB)
MOD PG-04 Dichiarazione Ospitalità cittadino straniero (434.84 KB)
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