Polizia Stradale

Sede: Via Einaudi, 10 - 09040 Serdiana (SU)
Responsabile: Dott. Andrea Casti
Referente: Istr. Direttivo Elisabetta Contini
Telefono: 070/74414101
   
E-mail: vigili.sanzioni@unionecomuniparteolla.ca.it
PEC: polizia.parteolla@pec.it

 


Orario di apertura dell'ufficio al pubblico
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
MATTINA 08:30 - 10:30       08:30 - 10:30
POMERIGGIO   15:30 - 17:30      

 

Servizi 


ISTRUTTORIA VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Il trasgressore o in sua vece l'obbligato in solido, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o contestazione, può effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada , ovvero della somma trascritta nel verbale di accertata violazione, integrato in caso di notificazione da eventuali spese di procedimento e di notifica.
Il versamento può essere effettuato in un qualunque ufficio postale, mediante il conto corrente n. 37281102, intestato all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Servizio Tesoreria, pagamento sanzioni amministrative.
La ricevuta di pagamento dovrà essere conservata dall'utenza per il termine quinquennale di prescrizione della sanzione.

Notifica del verbale
Nel caso in cui all'accertamento della violazione non consegua la contestazione immediata il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento all'intestatario risultante dai pubblici registri automobilistici ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada, da espletare con le modalità previste dalla Legge 890 del 1982, nel caso di notificazione effettuata dall'agente postale, dal Codice di Procedura Civile (articoli 137 – 151) nel caso di notificazione per il tramite del messo comunale.
Si ricorda che, se il destinatario dell'atto è temporaneamente assente, l'agente postale o il messo comunale consegnano copia dell'atto a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace di intendere e di volere. In loro assenza la copia può essere consegnata al portiere dello stabile e, quando il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Qualora non si trovi nessuno in grado di ricevere l'atto, lo stesso è depositato presso gli uffici. In tal caso:

  • il messo comunale lascia un avviso, deposita l'atto nella casa comunale e spedisce una seconda raccomandata con avviso di ricevimento, per informare il destinatario che l'atto è ivi depositato. La data di notificazione coincide con il giorno successivo a quello in cui il messo deposita l'atto e conclude il procedimento (peraltro documentato dalla relazione di notifica), a prescindere dal fatto che, successivamente, il destinatario lo ritiri materialmente presso la casa comunale.
  • l'agente postale emette una seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) che consegna, solitamente il giorno successivo, per comunicare al destinatario che l'atto è depositato presso l'ufficio postale. In tal caso, invece, la data di notificazione coincide con il giorno in cui il destinatario ritira materialmente l'atto presso l'ufficio postale presso cui è depositato, a patto che ciò avvenga nei successivi 10 giorni. Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 890 del 1982 e successive modificazioni e ed integrazioni, decorsi inutilmente 10 giorni dal deposito la notificazione si dà comunque per eseguita.

Quando, in base alle più aggiornate risultanze anagrafiche, si conosce solo l'ultima residenza del destinatario la notificazione del verbale avviene per mezzo del messo comunale del relativo Comune. Questi conclude la procedura di notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale. In tale caso, quale che sia il successivo agire dell'interessato, trascorso il termine di deposito di venti giorni presso la casa comunale l'atto è, a tutti gli effetti, notificato (Art. 143 Codice di procedura civile).

Mancato pagamento
Il mancato pagamento nel termine, comporterà l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo edittale (cioè il doppio di quanto è stato già contestato), più le eventuali spese di procedimento e di notifica, nonché gli aggi esattoriali.
Chiunque fosse oggetto di atto di accertamento di violazione di norma prevista dal Codice della Strada potrà vedersi formalizzata attraverso il verbale, così detto “AVVISO”, cioè il preavviso di procedimento sanzionatorio, apposto sul parabrezza, l'attività di accertamento da parte dell'organo di polizia stradale.
Il tale circostanza il trasgressore o in sua vece l'obbligato in solido può effettuare il versamento in un qualunque ufficio postale, utilizzando il bollettino di conto corrente postale annesso, ovvero in caso di utilizzo di differente bollettino postale, mediante il conto corrente n. 37281102 intestato all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Servizio Tesoreria pagamento sanzioni amministrative, specificando obbligatoriamente nella causale:

  • il nome del proprietario,
  • la data della violazione,
  • la targa del veicolo;
  • il numero del verbale.

In caso di mancata conciliazione, l'ufficio competente, entro i tempi contemplati dalla norma (articolo 201 del codice della strada), trasmetterà all'obbligato solidale, ovvero ai soggetti di cui all'art. 196 del codice della strada, il verbale con la formula del preimbustato.
Il soggetto interessato qualora ritenesse irregolare o discutibile il verbale può avvalersi di scritti difensivi, strumento versatile e praticamente gratuito che consentirà al cittadino di sottoporre il proprio caso all'autorità competente per ottenere un attento esame della vicenda ed una decisione sulle proprie richieste.

Patente a punti
L'esigenza di tutelare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale riducendo il numero degli incidenti ha portato all'approvazione di nuove disposizioni che integrano e correggono in modo sostanziale il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92. La più significativa è senza dubbio l'introduzione della Patente a Punti. Il nuovo art. 126 - bis del citato decreto legislativo prevede che ad ogni titolare di patente di guida venga attribuito un punteggio di 20 punti.
Tale punteggio subisce delle decurtazioni ogni volta che viene violata una delle norme per le quali è prevista la perdita di punteggio. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati al massimo 15 punti. Questa disposizione però non si applica se anche una sola delle norme violate comporta la sospensione o la revoca della patente. La decurtazione dei punti avviene solo a carico del conducente di veicoli a motore per la conduzione dei quali è prevista la patente di guida. L'indicazione della perdita di punteggio è indicata sul verbale di contestazione e viene trasmessa dall'organo accertatore in via telematica all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, quando siano decorsi i termini per proporre ricorso oppure quando si siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi al Prefetto e giurisdizionali al Giudice di Pace.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvederà a comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio. Istruzione per la compilazione della dichiarazione (modulo dati conducente):
Il modulo diviso in due parti deve essere compilato sia a cura dell'obbligato in solido sia del conducente ovvero dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Nel caso in cui l'effettivo responsabile non intensa sottoscriverla, l'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) trasmetterà, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore, al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, entro 60 giorni dalla notifica stessa, il modulo (MOD PS-17, ovvero il MOD PS-18 per i titolari di CQC – CAP) di comunicazione delle generalità di chi era alla guida, fornito dall'Ente, a disposizione:

  • presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it

che possono essere presentati:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “ Io sottoscritto/a …… nato/a a …… il …. e residente a ….. in via ….. dichiaro che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso.” Il modulo e la fotocopia della patente devono essere firmati in originale.
Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.


Quanti punti hai sulla patente di guida?
Basta telefonare al n. 848 782 782 da un telefono di rete fissa e seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale. Digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita e il numero del documento di guida (solo il numero e non le lettere) e poi il tasto cancelletto.

Come si recuperano i punti
Se si commettono infrazioni, per le quali è prevista la decurtazione di punteggio, il recupero avviene in modo automatico in assenza di violazioni dopo due anni. I punti possono anche essere recuperati, salvo la perdita totale di punteggio, frequentando i corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole oppure da Enti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che consentirà di recuperare 6 punti. La frequenza ai corsi di aggiornamento per i titolari di certificato di abilitazione professionale, autisti e taxisti, consente di recuperare 9 punti. In caso di perdita totale di punteggio, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri dispone la revisione della patente e sarà necessario sostenere nuovamente l'esame di idoneità alla guida. Se non si commettono infrazioni nell'arco di due anni verrà attribuito un credito di due punti, che si incrementerà alla fine di ogni biennio e per un massimo di dieci punti. Quindi, i titolari di patente che non commetteranno infrazioni, dopo dieci anni, beneficeranno di un punteggio massimo di 30 punti.


ISTRUTTORIA VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE
Procedimento sanzionatorio amministrativo finalizzato alla applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniarie):

  • Atti di accertamento: ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, nonché tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.), possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dalla predetta norma; gli atti compiuti in questa fase devono essere formalizzati attraverso uno o più verbali di accertamento, ispezione, constatazione, sequestro, acquisizione di informazioni, rilievi tecnici (fotografie, immagini, misurazioni, ecc.); in questa fase ci si limita ad accertare e documentare per iscritto dei fatti;
  • Contestazione e notificazione: ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, i soggetti accertatori contestano immediatamente, ovvero notificano nel termine di 90 giorni dall'accertamento gli estremi della violazione, tanto al trasgressore (se individuato), quanto alla persona che sia obbligata in solido (art. 6 legge 689/81) al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa; l'attività di cui all'art. 14 consiste nella redazione di uno o più verbali di contestazione o notifica, contenenti la qualificazione dei fatti accertati come illecito amministrativo, collegando cioè una fattispecie concreta (fatto accertato), ad una astratta (norma violata), nonché le dichiarazioni del trasgressore, se presente, e/o dell'obbligato in solido, le modalità di pagamento, quelle di ricorso, ecc.; si osserva tuttavia che, spesso, la fase di accertamento (art. 13) e quella di contestazione/notificazione (art. 14) vengono esplicate contestualmente, anche a mezzo di unico verbale;
  • Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, i soggetti obbligati (trasgressore e obbligati in solido) ricevuta la contestazione o la notifica del verbale di violazione, sono ammessi a pagare (è una facoltà, non un obbligo!) una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; si osserva in proposito che, in caso di avvenuto pagamento, il procedimento sanzionatorio si conclude; la destinazione dei proventi e stabilita dalla normativa vigente nelle diverse materie e non sempre è legata alla autorità competente alla irrogazione delle sanzioni: ad esempio, in materia di circolazione stradale, per le violazioni accertate dalla polizia municipale il prefetto è competente a irrogare le sanzioni (emissione ordinanza-ingiunzione), ma i proventi spettano ai comuni; per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande il predetto art. 21, comma 4, della L.R. 38/2006 stabilisce puntualmente sia la competenza sanzionatoria, sia la destinazione dei proventi a favore del comune; sul verbale è compito degli accertatori indicare correttamente la destinazione dei proventi e le modalità di pagamento (Es.: conto corrente postale), i termini, nonché l'autorità cui poter proporre eventualmente ricorso;
  • Rapporto amministrativo: ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra connessione obiettiva con un reato (art. 24 – legge 689/81), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità competente individuata dalla normativa vigente.
  • Possibilità di ricorso: ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità Amministrativa Locale competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Il ricorso da presentarsi al Sindaco del Comune di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell'Unione dei dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, mediante il modulo (MOD PS-01) a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentata:
    • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
    • mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
  • Ordinanza - ingiunzione: sempre ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione (in base ai criteri di cui all'art. 11 – legge 689/81) e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto; si osserva anche in questo caso che, se gli obbligati effettuano il pagamento della somma ingiunta, il procedimento sanzionatorio si conclude; l'adozione del provvedimento è di competenza “gestionale” e non “politica”, per cui – in ambito comunale – l'ordinanza-ingiunzione sarà adottata dal dirigente, ovvero dal responsabile del servizio ove non sono presenti i dirigenti, secondo le norme dello statuto; sempre con riferimento all'ambito comunale il settore competente a istruire e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di somministrazione alimenti e bevande è quello responsabile dei relativi procedimenti autorizzatori; si osserva infine che, allorché una norma indica la competenza di una determinata autorità amministrativa (Es.: Comune) ad “applicare” ovvero ad “irrogare” una sanzione, la medesima fa riferimento alla adozione dell'ordinanza-ingiunzione e non significa che solo tale autorità (Es.: comune) possa svolgere atti di accertamento, contestazione e notificazione della violazione.
  • Opposizione all'ordinanza - ingiunzione: ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 689/81, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; la sentenza del giudice (Giudice di Pace o Tribunale monocratico a seconda dei casi) è appellabile.
  • Esecuzione forzata: ai sensi dell'art. 27 della legge 689/81, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, oltre alle spese e agli interessi di mora.
  • Prescrizione: ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione; l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 


CONTENZIOSO DI COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE E ALTRE AUTORITÀ
Il ricorso alle violazioni a norme del codice della strada è regolato dagli articoli 203, 204, 204 bis e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come già descritto nel verbale di violazione.
L'articolo 203 del Codice della Strada prevede espressamente la possibilità per il trasgressore, per il proprietario del veicolo o per l'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori di presentare opposizione motivata verso il provvedimento amministrativo redatto ai sensi del Codice stesso, chiedendone l'annullamento.

Il ricorso può essere presentato solo dopo la contestazione o notificazione al soggetto interessato del verbale di accertamento contenente l'indicazione della norma violata e la relativa sanzione.
Al riguardo si precisa che non costituisce verbale l'atto amministrativo numerato che si può trovare sotto il tergicristallo di un autoveicolo in divieto di sosta in assenza del conducente, esso è semplicemente un avviso di avvio di procedimento sanzionatorio, al quale l'Ufficio incaricato ricollegherà il verbale ricorribile. Presupposto fondamentale per l'esperimento del ricorso è quindi la contestazione ovvero la notificazione del verbale.

Due sono le modalità di impugnazione:


Il rimedio amministrativo (ricorso al Prefetto)
A decorrere dalla data di contestazione/notifica del verbale, l'interessato ha 60 giorni di tempo per presentare, formata su apposito modulo (MOD PS-02) la propria istanza di annullamento al Prefetto del luogo della commessa violazione. Nell'esporre le proprie ragioni o per meglio documentarle l'interessato potrà richiedere l'audizione personale presso la prefettura. Ciò comporta la sospensione dei termini per la decisione fino alla data fissata dell'audizione. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto, a mano ovvero a mezzo servizio postale, o:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – ViaL. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) indicando quale destinatario il Prefetto di Cagliari,
  • a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito al Prefetto di Cagliari Tramite la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – ViaL. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.

In entrambi i casi l'Ufficio ovvero Comando da cui dipende l'organo accertatore che ha elevato il verbale di accertata violazione provvederà, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo ricevimento, al suo successivo inoltro al Prefetto. Il Prefetto adotta, entro 120 giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti da parte della Polizia Locale, ordinanza di archiviazione del procedimento oppure, nell'ipotesi di reiezione del ricorso, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma che non può essere inferiore al doppio del minimo stabilito dal codice della strada per la violazione commessa (sostanzialmente la somma da pagare riportata sul verbale viene almeno raddoppiata (articolo 204 del Codice della Strada). L'ordinanza deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Qualora anche uno soltanto dei termini sopra indicati non venga rispettato il ricorso si intende accolto.

Contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni l'interessato può fare ricorso al Giudice di pace, ovvero entro 60 giorni se risiede all'estero. Il Prefetto territorialmente competente per le violazioni contestate/notificate dal personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nei comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis è quello di Cagliari.

Il rimedio giurisdizionale (ricorso al Giudice di Pace)
In alternativa al ricorso amministrativo al Prefetto è possibile esperire ricorso direttamente all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, vale a dire il Giudice di Pace.
Il termine per la presentazione rimane sempre quello di 60 giorni dalla notificazione del verbale. L'istanza formata su apposito modulo (MOD PS-03), va redatta in carta semplice, essere depositata personalmente o da un delegato, ovvero inviata a mezzo raccomandata AR alla Cancelleria del Giudice di Pace.
Per le violazioni contestate/notificate dal personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nei comuni di Barrali e Donori l'Ufficio competente è quello del Giudice di Pace di Senorbì.
Per le violazioni contestate/notificate dal personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nei comuni di: Dolianova, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis l'Ufficio competente è quello del Giudice di Pace di Sinnai.
ATTENZIONE: a partire dal 01 gennaio 2010, con il decreto milleproroghe, presentare ricorso al Giudice di Pace per contestare una verbale di accertata violazione al codice della strada costerà dai 30 euro (come versamento unificato) ai 70 euro, per le multe di importo da 1.100 a 5.200 euro, + 8 euro di marche da bollo. Per maggiori informazioni contattare la Cancelleria del Giudice di Pace competente.

 


RUOLI ESECUTIVI
Per informazioni circa le cause dell'emissione di cartelle di pagamento (ossia il debito non estinto) bisogna rivolgersi all'Ente creditore (Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano) che ha reso esecutivo il ruolo e non agli agenti della riscossione (es. Equitalia Esatri spa, Equitalia Uniriscossioni Spa, Equitalia Bergamo Esattorie ecc).
Infatti, le suddette cartelle di pagamento sono state emesse per conto dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis) - Comando Polizia Locale a seguito dell'accertamento di uno o più verbali di violazione al Codice della Strada già notificati nei termini di legge, per i quali non è mai stato effettuato il pagamento, o per i quali il pagamento è risultato, per varie ragioni, insufficiente. Il verbale o i verbali, divenuti titolo esecutivo, sono stati iscritti a ruolo entro il termine di legge, ovvero 5 anni dalla data dell'infrazione. Se ricevete una cartella di pagamento il cui Ente creditore è Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si consiglia quanto segue:

  • leggere attentamente tutte le informazioni riportate;
  • chi intende ricevere informazioni sul verbale non pagato che ha dato origine alla cartella, o averne copia ritenendo che la cartella sia stata emessa erroneamente e intende proporre ricorso alla competente autorità, può utilizzare il modulo (MOD PS-19) di richiesta fornito dall'Ente, al quale deve essere allegata copia della cartella di pagamento, a disposizione, presso il Front Office del Comando Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU) o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:
    • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
    • a mezzo di servizio postale, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU). Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.

 

Notificazione della cartella
La notificazione viene effettuata dall'agente della riscossione territorialmente competente presso il domicilio fiscale del destinatario che, non necessariamente, coincide con la residenza anagrafica. Infatti la variazione del domicilio fiscale non avviene, sempre, contestualmente al cambio di residenza, ma mediante comunicazione da parte dell'interessato all'Agenzia delle Entrate oppure, d'ufficio, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il verbale di violazione al Codice della strada, che ha dato origine alla cartella di pagamento, sia stato notificato a persone obbligate in solido (è l'esempio di un verbale contestato, cioè notificato, sulla strada al conducente e poi successivamente notificato al proprietario del veicolo persona diversa dal conducente e obbligato in solido) la cartella di pagamento viene notificata ad entrambe le persone. Essa ha lo stesso numero, ad eccezione delle ultime tre cifre: “000” per il conducente e “001” per l'obbligato.
E' possibile che, in questo caso, nella pagina 2 in alto venga riportata la dicitura: “analoga cartella verrà notificata al seguente cointestato: Cognome Nome”. In tal caso deve essere pagata una sola cartella e il pagamento, effettuato nei termini, estingue automaticamente l'altra cartella senza bisogno di provvedimenti di archiviazione da parte del Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano o dell'agente della riscossione.

Termini per il pagamento o proporre ricorso alla cartella
Il temine per il pagamento è di 60 giorni dalla data di notifica della cartella stessa. Chi ignora tale data deve informarsi presso l'agente della riscossione che ha notificato la cartella. Il pagamento è effettuato al medesimo (direttamente agli sportelli, utilizzando l'allegato bollettino postale o accedendo a internet. Dopo tale termine matureranno gli interessi di mora e il sarà attivata l'azione esecutiva.
Il termine per proporre ricorso avverso la cartella è di 30 giorni dalla data di notifica della cartella stessa. L'istanza, per importi inferiori a € 15.493,71, formata su apposito modulo va redatta in carta semplice, deve essere depositata personalmente o da un delegato, ovvero inviata a mezzo raccomandata AR alla Cancelleria del Giudice di Pace di:

  • Senorbì, per le violazioni contestate/notificate dal personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nei comuni di Barrali e Donori;
  • Sinnai, per le violazioni contestate/notificate dal personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nei comuni di: Dolianova, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis.

Per importi superiori presso Tribunale. Si consiglia al ricorrente, contestualmente al ricorso, di avanzare richiesta di sospensione del provvedimento coattivo. Infatti la sospensione non è automatica e può essere concessa in caso di espressa richiesta da parte del ricorrente medesimo.

Archiviazione della cartella
Ai sensi dell'Art 390 del Codice della Strada l'ente creditore può chiedere all'agente della riscossione la cancellazione dal ruolo di cartelle di pagamento emesse sulla scorta di palesi errori. Pertanto è possibile rivolgersi alla Segreteria Comando per avanzare la relativa richiesta di cancellazione dal ruolo con conseguente estinzione dell'obbligazione di procedere al pagamento, in termini tecnici “DISCARICO”, se il procedimento e gli atti sono affetti da vizi formali o procedurali (es. errata notificazione del verbale…) oppure se sono intervenuti fatti successivi alla formazione del ruolo tali da estinguerne l'obbligazione (es. decesso del proprietario, pagamento, ecc). L'interessato può proporre istanza di discarico di cartella esattoriale mediante il modulo (MOD PS-04) di richiesta fornito dall'Ente, da compilare in ogni sua parte, allegando l'originale della cartella esattoriale, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di id entità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

In nessun caso saranno prese in considerazioni contestazioni in merito all'illecito commesso, per il quale i termini per proporre ricorso sono abbondantemente trascorsi.

Procedure esecutive e cautelari
Il mancato pagamento dell'importo stabilito nella cartella di pagamento, in assenza della richiesta di sospensione del provvedimento coattivo, comporta l'attivazione di procedure esecutive e cautelari (il fermo amministrativo del veicolo e, per somme più elevate, l'ipoteca dell'immobile), dirette al recupero delle somme iscritte a ruolo. A tal proposito si avvisa che, per favorire un clima di maggiore civiltà e serenità nel rapporto con i cittadini, prima dell'attivazione delle suddette procedure che, formalmente, vincolano il bene in proprietà, l'agente della riscossione (Equitalia S.p.A.) notifica un atto denominato “sollecito di pagamento” e/o “preavviso di fermo” (il numero e la tipologia di tali Comunicazioni dipende dall'entità del debito e dalla situazione patrimoniale del contribuente) che contiene informazioni dettagliate in merito alla tipologia del credito, al numero delle cartelle di pagamento, alla relativa data di notifica, all'importo dovuto, nonché, ove presente nel ruolo, all'ambito di riferimento.

Pagamento rateale di cartella esattoriale
La legge consente all'Ente creditore, Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, di concedere ai soggetti debitori, che versino in una situazione di obiettiva difficoltà economica, dilazioni di pagamento mensili.
Dal 2008 si può chiedere la rateazione di tutte le somme iscritte a ruolo direttamente alla società che si occupa della riscossione, senza più coinvolgere gli enti impositori direttamente interessati, ovvero i comuni. Di fatto, l'interessato, che si trovasse in questa situazione può proporre istanza di pagamento rateale della cartella all'agente della riscossione.

Come un cittadino con dei debiti iscritti a ruolo può chiederne la dilazione e cosa può ottenere?
Il tipo di domanda, acquisibile sentito l'agente della riscossione, nel caso dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, relativamente ai comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, la riscossione è demandata a Equitalia SPA, da presentare varia a seconda dell'ammontare complessivo del debito e del soggetto debitore (persona non titolare di partita IVA, ditta individuale, società di persone, società di capitali, associazioni riconosciute e non riconosciute). Se il debito è di importo non superiore a euro 5.000 non ci sono particolari problemi per nessuna categoria di soggetti. In pratica, la rateazione verrà concessa su semplice domanda dell'interessata senza differenziazione in base al soggetto. Per debiti fino a 2000 euro saranno concesse massimo 18 rate, per debiti fino a 3.500 euro saranno concesse massimo 24 rate e per debiti fino a 5.000 euro saranno concesse massimo 36 rate. Per debiti superiori a euro 5.000 il soggetto richiedente deve dimostrare la propria situazione di temporanea difficoltà che gli impedisce di pagare quanto dovuto in un'unica soluzione e in questo caso la procedura varia molto a seconda della natura del soggetto richiedente (di seguito alcuni esempi):

  • PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA E DITTE INDIVIDUALI “PICCOLE” – In questo caso il debitore per dimostrare la situazione di difficoltà finanziaria in cui versa deve allegare alla domanda di rateazione un particolare documento, chiamato modello ISEE, predisposto da un CAF abilitato, in cui sono indicati tutti i redditi del nucleo familiare. Quindi, il modello è una dichiarazione dei redditi della famiglia. Tale modalità di presentazione della domanda di rateazione può essere utilizzata anche dalle ditte individuali “piccole” ovvero, nel regime dei minimi, delle nuove iniziative produttive o in contabilità semplificata.
  • SOCIETA' DI CAPITALI – Per le società di capitali che vogliono accedere al beneficio devono allegare alla domanda l'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea e il prospetto di determinazione degli indici di liquidità e alfa precedentemente descritti.
  • DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA E SEMPLIFICATA - In questo caso alla domanda di rateazione devono essere allegati:
    • un prospetto in cui il soggetto richiedente dichiara: la liquidità corrente, la liquidità differita e le passività correnti;
    • un prospetto con il calcolo di due indici particolari, l'indice di liquidità ((liquidità corrente + liquidità differita) / passività correnti) e l'indice alfa (debito complessivo / valore della produzione)
    • L'indice di liquidità serve per indicare a Equitalia se il soggetto richiedente ha le caratteristiche per accedere al beneficio della rateazione; l'indice alfa serve per determinare il numero massimo di rate a cui il soggetto richiedente ha diritto. I due prospetti per importi fino a euro 15.000 possono essere predisposti autonomamente dal richiedente. Per importi superiori occorre che siano predisposti e firmati o da un revisore contabile o da un consulente del lavoro o da studi professionali associati o da società tra professionisti (in quest'ultimi due casi, i soci o gli associati devono essere avvocati, dottori commercialisti o ragionieri, iscritti all'albo dei revisori).

Per tutti, il numero massimo di rate che possono ottenere è 72. Inoltre, è da ricordare, che all'accettazione della domanda dovranno essere versati immediatamente tutti gli aggi e le somme aggiuntive dovute a Equitalia ed esposte nelle singole cartelle oggetto di rateazione.

 


INFORTUNISTICA STRADALE
Chi è coinvolto in un incidente stradale, o i soggetti che hanno titolo a ricevere informazioni, possono rivolgersi alla Polizia Locale per chiedere informazioni sulle circostanze del sinistro, sulla residenza e domicilio delle parti coinvolte, sulla copertura assicurativa e sui dati dei veicoli coinvolti, e può chiedere il rilascio di copia degli atti, previo pagamento del relativo costo.
Gli atti relativi ad incidenti stradali possono essere acquisiti esclusivamente dai seguenti soggetti:

  • diretti interessati: persone coinvolte nel sinistro;
  • altri soggetti (purché muniti di delega delle persone coinvolte) individuati in:
    • destinatari dei provvedimenti che scaturiscono dai rilievi degli incidenti stradali;
    • persone cui il provvedimento può arrecare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale ecc.);
    • soggetti che per legge intervengono nel procedimento;
    • soggetti portatori di interessi diffusi a cui il procedimento può recare pregiudizio.

L'istanza di estrazione e/o visione atti sinistro stradale, da inoltrarsi al Comando Polizia Locale dell'Unione dei dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, mediante il modulo di richiesta (MOD PS-05) fornito dall'Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione, presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

Ai sensi dell'art. 11 codice della strada e dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. gli atti verranno rilasciati con modalità diverse a seconda del tipo di incidente:

  • se dall'incidente sono derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle persone anche lievissimo) le copie degli atti vengono rilasciate secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e relativi regolamenti;
  • in ipotesi di incidenti con lesioni alle persone le istanze presentate entro tre mesi dalla data del sinistro, consentono solamente il rilascio delle seguenti informazioni relative all'incidente:
    • generalità delle parti (conducenti, trasportati, proprietari dei veicoli);
    • dati relativi ai mezzi coinvolti ed alle polizze assicurative;
    • generalità dei testimoni;
    • violazione del codice stradale contestate alle persone coinvolte nel sinistro, dinamica dell'evento infortunistico stradale.
  • in ipotesi di incidenti con esito mortale o in pendenza di procedimento penale di competenza del Tribunale gli atti possono essere rilasciati solo dietro nullaosta autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria.

In pendenza di procedimento penale, nell'ipotesi di incidenti con lesioni alle persone gli atti possono essere rilasciati solo dietro nullaosta autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Giudiziaria. Non possono essere comunicati dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e dai testimoni, provvedimenti penali addottati, conclusioni cui è pervenuto l'ufficio sulla dinamica dei fatti. La visione dei documenti amministrativi è gratuito, il rilascio di copia degli stessi è subordinato al pagamento di importo definito dall'amministrazione emettente:

  • € 0,30 per ogni pagine in fotocopia (copie semplici);
  • € 1,00 per ogni riproduzione fotografica
  • € 5,00 per ogni riproduzione planimetrica
  • € 14,62 per ciascun foglio di quattro facciate (copie dichiarate “conformi all'originale”)

Mediante il conto corrente postale n. 37279155 intestato all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, servizio tesoreria, rilascio atti sinistro stradale. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dotata di tutte le formalità previste, l'ufficio competente darà risposta.

 


VIGILANZA E CONTROLLO DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE, EMANAZIONE DI ORDINANZE TEMPORANEE IN MATERIA DI VIABILITÀ
La Polizia Locale è competente all'emissione di Ordinanza Sindacale a carattere temporaneo per situazioni o condizioni che interessino la sede stradale o altro, e che pertanto comportino delle modifiche alla circolazione stradale. Il titolo è rilasciato allo scopo di disciplinare il traffico in presenza di cantieri stradali o manifestazioni che comportino la limitazione delle soste e/o circolazione sulle strade comunali.
Il provvedimento necessita del sopralluogo tecnico, da parte del personale della Polizia Locale incaricato, in cui specificare compiutamente la segnaletica mobile da apporre (da parte del richiedente) per l'esecuzione dell'ordinanza.
I divieti di sosta e la relativa segnaletica devono essere apposti almeno 48 ore prima della chiusura, perciò è di fondamentale importanza che l'istanza pervenga tempestivamente ovvero almeno 10 giorni feriali prima della data di esecuzione dei lavori.

L'istanza di occupazione di suolo pubblico con contestuale richiesta di emissione ordinanza per disciplina circolazione stradale, da inoltrarsi al Sindaco del Comune di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell'Unione dei dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, da parte del richiedente: privato cittadino, impresario edile, aziende, mediante il modulo (MOD PS-06) di richiesta fornito dall'Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentata:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

Specchio Parabolico
Lo specchio parabolico è un elemento di arredo stradale da installarsi quale supporto per una maggiore sicurezza.
Il soggetto interessato al rilascio di parere per la posa di specchio parabolico,da inoltrarsi ai Sindaci di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, mediante il modulo (MOD PS-07) di richiesta fornito dall'Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via L. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

È importante che non vi siano impedimenti oggettivi per la posa di specchio parabolico, come segnali stradali, passi carrai e altro. Il richiedente dovrà fare fronte all'acquisto, alla posa e al mantenimento in buono stato di conservazione dello specchio parabolico. Qualora lo specchio parabolico avesse funzioni di utilità per una pluralità di utenti la sua installazione sarà a carico del Comune nel quale è richiesta l'installazione. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dotata di tutte le formalità previste, l'ufficio competente darà risposta.

TOSAP onlus o partito politico
I soggetti interessati, associazioni onlus o partito politico, al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dovrà inoltrare al Sindaco, competente per territorio, di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, tramite il Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, il modulo (MOD PS-20) di richiesta fornito dall'Ente, da compilare in ogni sua parte, a disposizione presso il Front Office del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini n. 18 – Dolianova o scaricabile dal sito www.unionecomuniparteolla.ca.it, che può essere presentato:

  • a mano al protocollo generale dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, ViaL. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);
  • a mezzo fax, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dell'Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 070 / 74414113;
  • a mezzo servizio postale al seguente recapito Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, ViaL. Einaudi n. 10 - 09040 Serdiana (SU);

Data di ultima modifica: 04/01/2023

Documenti allegati
Documenti allegati
MOD PS-01 Istanza ricorso Autorità Amministrativa (74.81 KB)
MOD PS-02 Istanzaricorso Amministrativo (Prefetto) (15.86 KB)
MOD PS-03 Istanza ricorso giurisdizionale (Gudice di Pace) (7.81 KB)
MOD PS-04 Istanza discarico cartella esattoriale (15.34 KB)
MOD PS-06 Istanza di emissione ordinanza per disciplina circolazione stradale a seguito di contestuale occupazione di suolo pubblico (31.22 KB)
MOD PS-07 Istanza posizionamento specchio parabolico (15.42 KB)
MOD PS-17 Modulo di comunicazione dati del conducente, decurtazione del punteggio dalla patente di guida a carico del conducente ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S. (18.68 KB)
MOD PS-18 Modulo di comunicazione dati del conducente, da utilizzarsi dai titolari di CQC o CAP ai fini della decurtazione del punteggio dalla patente di guida del conducente ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S (23.46 KB)
MOD PS-19 Istanza di accesso a verbale iscritto a ruolo (15.88 KB)
MOD PS-20 Istanza occupazione suolo pubblico temporanea (Onlus, partito politico, ..) (75.55 KB)
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